Statuto
Statuto
del Club Moto d’Epoca Fiorentino
approvato nell’Assemblea del 28 Aprile 2017
Denominazione – sede – durata
Art. 1
È costituita in Firenze una Associazione denominata “Club Moto d’ Epoca Fiorentino – Firenze – C.M.E.F. ”
L’ Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro.
I soci ordinari hanno tutti gli stessi diritti e doveri, le cariche sociali sono elettive e le prestazioni personali sono volontarie e gratuite.
Art. 2
Il C.M.E.F. è federato all’ Automotoclub Storico Italiano (in seguito A.S.I.) che a sua volta è federato con la Federation Internationale Vehicules Anciens (in seguito F.I.V.A.).
Art. 3
L’ Associazione ha la sede legale in Viale G. Poggi 7 – 50125 – Firenze – Italia.
Sono costitutivi dell’ Associazione il giornale notiziario “Il Motociclista“ ed il sito Internet www.clubmotoepocafiorentino.it
Il Consiglio Direttivo (in seguito C.D.), con propria delibera, può trasferire la sede altrove, purché a Firenze o in Comuni limitrofi, così come può variare il nome del giornale notiziario ed del sito Internet. La prima Assemblea utile ratificherà tali variazioni.
Il C.D. può deliberare di avere eventuali Uffici Operativi situati in luoghi opportuni.
Art. 4
La durata dell’ Associazione è a tempo indeterminato e la stessa non potrà essere sciolta se non con delibera di una Assemblea straordinaria dei soci convocata e regolamentata come da art. 27 del presente statuto.
Scopo e attività
Art. 5
L’Associazione ha lo scopo di tutelare, promuovere e valorizzare il patrimonio motoristico di interesse storico e/o collezionistico, con particolare riguardo a quello motociclistico.
Le attività prevalenti per conseguire tale scopo sono:
– promozione e guida al recupero, restauro e conservazione dei veicoli a motore di interesse
storico e collezionistico;
– studio delle tecniche costruttive, dei materiali impiegati, del design, della evoluzione storica e della storia delle competizioni sportive dei veicoli a motore;
– partecipazione e organizzazione di raduni o manifestazioni a carattere motoristico anche in armonia con le direttive e le indicazioni emanate dall’ A.S.I.;
– organizzazione di mostre, seminari o altri eventi culturali per divulgare la conoscenza del patrimonio motoristico;
– promozione e divulgazione delle conoscenze acquisite nel campo del motorismo storico;
– favorire lo scambio di informazioni e di materiale, inerente le attività motoristiche, fra i soci, con terzi e con Club analoghi;
– divulgazione e consulenza in merito ai provvedimenti legislativi emessi per l’uso e la tutela dei veicoli storici;
– costituzione di specifici gruppi di studio idonei ad allargare l’ interesse e la conoscenza dei suddetti argomenti;
-cooperazione con altri Enti e/o Associazioni che hanno le stesse finalità e svolgono attività similari.
Soci
Art. 6
L’ Associazione si compone di soci ordinari, onorari e aggregati.
I soci ordinari sono tutte le persone fisiche, le Associazioni e gli Enti, senza scopo di lucro, che condividono le finalità e le attività del CMEF, hanno fatto domanda per iscritto accettandone espressamente lo Statuto mediante conferma con sottoscrizione sulla domanda, sono stati ammessi con delibera del C.D. e sono in regola con il pagamento delle quote sociali.
I soci onorari, scelti fra le personalità italiane ed estere che si siano distinte per particolari meriti nel settore del motorismo sportivo, industriale e istituzionale, sono nominati dal C. D. con delibera motivata e rinnovabile annualmente. I soci onorari non hanno diritto di voto, non possono essere eletti e sono esentati dal pagamento della quota associativa; la loro quota annuale A.S.I. è a carico del C.M.E.F. se non sono già iscritti all’A.S.I. tramite altri Club federati.
I soci aggregati sono tutte le persone fisiche che hanno fatto domanda per iscritto, accettandone espressamente lo Statuto mediante conferma con sottoscrizione sulla domanda, e sono stati ammessi con delibera del C.D. ma sono già iscritte all’ A.S.I. tramite altro Club confederato. I soci aggregati possono votare ma non hanno diritto di eleggere o di essere eletti a cariche sociali e pagano la quota sociale decurtata dell’aliquota A.S.I.
Art. 7
La qualità di socio si perde per:
– dimissioni: devono essere presentate per iscritto dal socio dimissionario al C.D.; la comunicazione delle dimissioni non esonera il socio dal pagamento della quota relativa all’anno solare in corso;
– morosità: qualora il socio non abbia pagato la quota sociale annuale per due annualità consecutive;
– esclusione: qualora il socio tenga una condotta in contrasto con le finalità e gli interessi dell’Associazione o trasgredisca in modo grave e/o ripetuto alle norme statutarie, ai regolamenti e alle delibere assembleari il C.D., acquisito il parere del Collegio dei Probiviri (in seguito C.d. P.),
– delibera l’ esclusione del socio con una maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti e l’esclusione viene notificata per iscritto al socio;
– decesso.
Quote
Art. 8
Ogni socio ha il dovere di contribuire anche finanziariamente alla vita dell’ Associazione mediante la quota sociale annuale, l’ eventuale quota di ammissione e i contributi straordinari stabiliti dal C. D.. Il C. D. stabilisce anno per anno l’ entità delle quote da pagare nonché le modalità di pagamento; la quota annuale si riferisce all’anno solare e non può essere suddivisa, restituita, trasferita ad altri e non è rivalutabile. Il socio non in regola con il pagamento delle quote e/o contributi sociali non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee.
Patrimonio
Art. 9
Il patrimonio dell’Associazione può essere di tipo immobiliare, mobiliare e liquido, deve essere gestito in base al tipo e alle caratteristiche del bene e deve sempre essere utilizzato per il perseguimento degli scopi istituzionali.
Per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali statuariamente previste, le risorse economiche sono derivanti da:
a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dell’unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
e) proventi dalle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;
f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sociale sarà devoluto, su proposta del C.D. ratificato dall’Assemblea straordinaria, ad Enti, Associazioni e/o Fondazioni che abbiano le stesse caratteristiche, di cui all’art.1, e le stesse finalità enunciate all’art. 5.
Diritti – doveri dei soci
Art. 10
Tutti i soci hanno pari diritti e doveri; a ciascun socio spetta un voto nelle Assemblee.
I soci onorari non hanno diritto di voto mentre i soci aggregati possono votare ma non hanno diritto di eleggere o di essere eletti a cariche sociali.
Tutti i soci possono frequentare la sede dell’Associazione, usufruire dei mezzi, delle attrezzature e dei servizi sociali secondo le modalità stabilite dal C.D. e/o dal Regolamento.
Art. 11
Tutti i soci devono:
– versare puntualmente le quote sociali ed gli eventuali contributi stabiliti dal C.D.;
– astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione o che sia incompatibile
con le finalità della stessa;
– osservare lo Statuto e le deliberazioni prese dagli Organi sociali.
Il venire meno a questi doveri può comportare l’adozione dell’ esclusione secondo le modalità previste dall’ art. 7 del presente Statuto.
Organi
Art. 12
Sono organi dell’ Associazione:
– l’ Assemblea dei soci;
– il Consiglio Direttivo (C.D.);
– il Presidente;
– il Collegio dei Probiviri (C.d. P.);
– il Collegio dei Revisori ( in seguito C.d.R.).
Assemblee
Art. 13
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’ Associazione e quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’ universalità degli associati e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.
Oltre a quanto previsto per legge, l’ assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:
– indirizzi generali e programmatici dell’ Associazione;
– determinazione del numero dei membri del C.D. ed elezione degli stessi;
– elezione dei membri del C.d. P.;
– elezione dei membri del C.d. R.;
– approvazione della relazione annuale di programma a consuntivo e a preventivo esposta dal
Presidente;
– approvazione del bilancio annuale a consuntivo e a preventivo;
– approvazione e/o modifica dello statuto e del regolamento;
– approvazione e ratifica di ogni altro argomento che il C.D. le sottopone;
– delibera sulle impugnative alle delibere emesse dal C.d. P..
Art. 14
L’ assemblea può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno dal Presidente o su specifica richiesta da parte di un terzo dei membri del C.D. o da almeno il 10 % dei soci.
L’assemblea straordinaria può essere convocata, dalla maggioranza del C.D. o da almeno il 30% dei soci, per deliberare su argomenti non previsti all’art.13.
Le assemblee (ordinaria o straordinaria) sono convocate almeno quindici giorni prima sia mediante comunicazione sul sito dell’Associazione sia con comunicazione riportata sul giornale notiziario; l’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data, l’ ora ed il luogo della riunione.
In prima convocazione le assemblee sono valide quando sono presenti la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da fissare in data diversa da quella della prima convocazione, le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le assemblee deliberano validamente a maggioranza dei voti.
I soci presenti all’ assemblea eleggono, per gestire l’assemblea, un Presidente ed un Segretario che possono essere anche il Presidente ed il Segretario in carica dell’Associazione.
Nel caso di assemblea elettiva l’ assemblea elegge i componenti del seggio elettorale composto da un Segretario e da almeno due scrutatori.
Gli argomenti trattati alla voce “ Varie ed eventuali “ dell’ordine del giorno possono essere discussi ma non deliberati dall’ assemblea.
Di ogni assemblea deve essere redatto un verbale che sarà conservato agli atti.
Art. 15
Hanno diritto al voto i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali mentre i soci onorari ed aggregati hanno le limitazioni di cui all’art.10; il computo dei soci farà riferimento alla data della votazione.
Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio purché non faccia parte del C.D. Ogni socio può disporre solo di una delega.
Consiglio Direttivo
Art. 16
L’ Assemblea elegge, a scrutinio segreto, fra tutti i suoi soci che si sono precedentemente candidati, i componenti del C. D. che rimane in carica per quattro anni; il numero dei consiglieri, stabilito dall’Assemblea prima dell’elezione dei consiglieri in funzione del numero dei soci, non deve essere inferiore a cinque e non superiore a quindici.
Il C.D., nella prima riunione di consiglio dopo l’ assemblea elettiva, elegge a scrutinio segreto fra i consiglieri eletti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e i Commissari tecnici auto e moto, queste ultime tre cariche possono essere assegnate anche a soci non eletti dall’ Assemblea per il C.D., nonché può nominare quanti altri ruoli ritenga utili per l’attività dell’Associazione.
Art. 17
Il C. D. si riunisce su convocazione del Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Tale convocazione dove essere fatta almeno cinque giorni prima della riunione. Di ogni riunione del C.D. deve essere redatto un verbale che viene inviato ai consiglieri, approvato nella successiva riunione del C.D. e conservato agli atti.
Art. 18
Il C.D., presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente o in loro assenza da un consigliere delegato dal Presidente, delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il C.D. è preposto alla gestione e amministrazione ordinaria e straordinaria dell’ Associazione, esso ha la facoltà, nei limiti stabiliti dallo Statuto e dagli indirizzi deliberati dall’ Assemblea, di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per attuare le finalità dell’ Associazione, per promuoverne l’ incremento e per tutelare gli interessi della stessa.
Il C.D. ha la responsabilità dell’andamento amministrativo dell’ Associazione e deve presentare all’ Assemblea ordinaria il rendiconto consuntivo e preventivo annuale.
Il C.D. può costituire commissioni esecutive e/o gruppi di lavoro particolari per specifiche attività; la loro finalità, composizione e durata sarà determinata di volta in volta dal C.D.
E’ altresì compito del C.D. redigere il Regolamento dell’Associazione.
Art. 19
Il Consigliere assente, senza giustificati motivi, per almeno tre volte consecutive alla riunione del C.D. viene considerato dimissionario e il C.D. delibera la sua sostituzione con il subentro del primo socio non eletto all’ ultima Assemblea elettiva.
Presidenza
Art. 20
Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti a scrutinio segreto dal C.D. tra i consiglieri eletti dall’ Assemblea ed entrambi rimangono in carica per quattro anni.
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione. In caso di suo impedimento o di sue dimissioni, le funzioni vengono assunte dal Vicepresidente.
Collegio dei Probiviri
Art. 21
Il C.d. P. è composto da tre soci con almeno dieci anni di anzianità associativa, che abbiano compiuto 50 anni di età e non abbiano altre cariche all’interno dell’ Associazione.
I componenti del C.d. P. sono eletti dall’Assemblea, rimangono in carica per quattro anni, fra loro nominano un Presidente.
Il C.d. P. può esser chiamato in causa o dal C.D. o da qualsiasi socio per dirimere eventuali controversie tra gli associati o tra i soci e gli Organi dell’ Associazione. Previo tentativo di conciliazione il C.d. P. delibera a maggioranza dei suoi componenti e in piena autonomia. Le sue delibere sono comunicate al Presidente, al C.D. e ai diretti interessati e sono immediatamente esecutive. Avverso le sue delibere gli interessati possono proporre impugnazione entro trenta giorni dalla comunicazione dinanzi l’ Assemblea dei soci.
Collegio dei Revisori
Art. 22
Il controllo dell’ amministrazione dell’ Associazione è affidato al C.d.R. composto da due soci, con idonea capacità professionale, eletti dall’ Assemblea; questi rimangono in carica per quattro anni come le altre cariche elettive. Il C.d.R. deve controllare la correttezza della gestione economica dell’ Associazione nel rispetto delle norme contenute nello statuto e/o nel regolamento nonché devono operare secondo quanto previsto dal C. C. Qualora fra i soci non ci siano persone con caratteristiche tali da coprire questa carica l’ assemblea può nominare anche professionisti esterni.
Incarichi elettivi
Art. 23
Tutte le cariche e gli incarichi sono onorifici e, pertanto, non sono remunerate salvo il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità previste dal Regolamento.
Le candidature per ricoprire le varie cariche sociali elettive devono essere proposte dai soci interessati per iscritto, con la specifica del ruolo, e devono essere depositate presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea elettiva.
In caso di dimissioni, esclusione, decesso o altro motivo di cessazione dalle cariche sociali elettive l’integrazione avverrà, con delibera del C.D., per cooptazione dei primi dei non eletti. Il socio cooptato rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del mandato quadriennale. Qualora il membro mancante fosse un consigliere con una carica specifica il C.D.,dopo la cooptazione, provvederà ad assegnare la carica vacante ad uno dei consiglieri.
Amministrazione
Art. 24
L’anno finanziario comincia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
La gestione amministrativa deve svolgersi nei limiti dell’apposito conto preventivo.
Il rendiconto consuntivo economico e finanziario dell’esercizio annuale al 31 dicembre deve essere approvato dall’ Assemblea entro il mese di Aprile dell’anno successivo e, per tale scopo, deve essere disponibile, a richiesta, presso la sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima dell’ Assemblea. Alle votazioni per l’approvazione del bilancio non votano i membri del C.D.
I proventi delle attività non potranno, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statuariamente previste.
Regolamento
Art. 25
Il regolamento ha lo scopo di disciplinare le attività dell’ Associazione nello spirito e nei limiti imposti dal presente Statuto. Il regolamento, redatto dal C.D. e da esso approvato, diventa operante solo dopo la ratifica da parte dell’Assemblea dei soci. Il C.D. può apportare al regolamento tutte le modifiche che riterrà opportune, votandole a maggioranza; tali modifiche per motivi di funzionalità ed urgenza e con l’obbligo di espressa motivazione, potranno divenire immediatamente operanti purché adeguatamente pubblicizzate e possono rimanere tali fino alla ratifica della prima Assemblea utile successiva alla delibera di modifica.
Modifiche statutarie e scioglimento anticipato
Art. 26
Ogni modifica dello statuto deve essere discussa e approvata dall’ Assemblea.
I soci devono essere preventivamente informati delle modifiche statutarie e, pertanto, le proposte di modifica dello statuto devono essere riportate sul sito dell’ Associazione e sul giornale notiziario almeno trenta giorni prima dell’ Assemblea.
L’ assemblea in prima convocazione delibera a maggioranza dei voti espressi che devono essere in numero non inferiore al 50%+1 degli iscritti; in seconda convocazione delibera a maggioranza dei voti espressi che devono essere in numero non inferiore al 5 % degli iscritti.
Art. 27
Lo scioglimento dell’ Associazione può essere deciso solo da una Assemblea straordinaria dei soci convocata per questo scopo e per definire la devoluzione del suo patrimonio; la delibera, mediante voto segreto dei presenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, è valida solo quando è presente almeno il 30 % dei soci sia in prima che seconda convocazione..
Lo scioglimento potrà avvenire solo dopo che siano state portate a compimento le attività eventualmente in corso e il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione che abbia le stesse caratteristiche di cui all’art.1 e le finalità enunciate all’art. 5 o a Enti di pubblica utilità.
Disposizioni finali
Art. 28
Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto valgono le norme del Vigente Codice Civile in materia.
Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale: Atto 1622 del 25-7-2017 CMEF